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TABELLA GIOCHI PROIBITI
La tabella dei giochi proibiti è un elenco dei giochi d’azzardo che secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. Tale elenco viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e costumi locali e secondo le differenti denominazioni con le quali vengono denominati i singoli giochi d'azzardo nelle varie regioni e province. La tabella comprende giochi di carte, biliardo, elettronici e di altro tipo.
Deve essere esposta in luogo visibile, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del t.u.l.p.s.
In data 02/10/2017 la Questura di Latina ha approvato la nuova "Tabella dei Giochi Proibiti" che sostituisce la precedente emessa in data 29/01/2004. La nuova "Tabella dei Giochi Proibiti" approvata dal Questore di Latina e vidimata dal Sindaco del Comune di Monte San Biagio è riportata in allegato.
Tutti i soggetti interessati sono tenuti a scaricare la nuova tabella dei giochi proibiti e ad esporla in sostituzione di quella precedente.
Si comunica che nella sede comunale ufficio URP è stata attivata una postazione POS per il pagamento della mensa e trasporto scolastico con carte di credito o bancomat.
AVVISO ERRATA CORRIGE CIG. BANDO DI GARA "RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CON MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII°"
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 16 gennaio 2017, ha reso noto l’elenco degli immobili i cui proprietari non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione dell’iscrizione in catasto dei fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni e non ancora dichiarati al catasto dei fabbricati urbani.
L’Ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate comunica che procederà all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che per il mancato accatastamento sono previste sanzioni comprese tra un minimo di € 1.032,00 ed un massimo di € 8.264,00.
Qualora, invece, il possessore proceda autonomamente all’iscrizione in catasto, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, considerando il tempo già trascorso dal termine di legge per l’adempimento (30 novembre 2012), si riducono ad 1/6 degli importi sopra indicati, che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).
A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/Fabbricati+rurali/servizio+ricerca+particelle/ )
Si invitano pertanto tutti i proprietari/possessori di fabbricati rurali iscritti al catasto terreni a dichiarare gli stessi al catasto edilizio urbano, come disposto dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 ai commi 14-ter e 14-quater.
Il Sindaco
Geom. Federico Carnevale
Si comunica che la legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, pubblicata sulla GU n. 49 del 28/2/2017 - Suppl. Ordinario n. 14, ha disposto che << Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti>>;
Pertanto in considerazione delle modifiche normative intercorse, con determinazione n. 10 del 10/03/2017 è stata annullata la procedura di bando per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica approvato con determinazione n. 44 del 13/12/2016.
A seguito dell’annullamento della procedura di assegnazione in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 19/2017 il bando per l’assegnazione delle concessioni del commercio su area pubblica sarà nuovamente pubblicato non prima del 15 marzo 2018 e non oltre il 15 luglio 2018.
Monte San Biagio, 10 marzo 2017
Il Responsabile Area AA.PP.
Carlo Alberto Rizzi