TASI

Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 738, la TASI (tassa sui servizi indivisibili) è abolita con decorrenza 1° gennaio 2020


Tributo sui Servizi Indivisibili

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, i fabbricati rurali strumentali e le aree edificabili.

La base imponibile del nuovo tributo è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, vale a dire il valore dell’immobile determinato in base alla rendita catastale e il valore di mercato per le aree edificabili.

In caso di immobili utilizzati (a qualsiasi titolo) da un soggetto diverso dal proprietario per un periodo superiore a sei mesi, i soggetti passivi sono due:

  • il titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc), pagherà la quota di imposta stabilita dal Comune nella percentuale del 90%
  • l’utilizzatore/occupante (inquilino, ecc.) pagherà la quota di imposta pari al 10%

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2014 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

 

Abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate

3,3 per mille (2,5 0,8)

  • Altri immobili

1 per mille

  • Aree fabbricabili

1 per mille

  • Fabbricati rurali strumentali

1 per mille

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze,

e unità immobiliare ad esse assimilate                                                   € 150,00